venerdì, 11 ottobre 2024
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Telefono al volante, multa sempre legittima.

Potrebbe capitare di vedersi recapitare un verbale di violazione dell’art. 173 del Codice della strada in cui viene contestato l’uso dello smartphone alla guida. Verrebbe subito da chiedersi se si tratti di una cosa legittima, dal momento che non esiste nemmeno una foto o un filmato che ci ritragga con il telefono in mano e ovviamente non siamo stati fermati da alcuna pattuglia. La risposta è sì, la contestazione è legittima. Vediamone i motivi. Innanzitutto, l’art. 173 del Codice della strada prevede il divieto al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore. Dunque, indipendentemente dall’uso che se ne dovesse fare, essere colti con il telefono in mano durante la marcia legittima il pubblico ufficiale ad irrogare la sanzione. Si aggiunga che, quando si parla di “far uso durante la marcia”, si intende non solo il momento in cui il veicolo è in movimento, ma anche la situazione di arresto dovuta ad esigenze della circolazione come, ad esempio, l’attesa ad un semaforo. La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. Ma torniamo alla contestazione che è stata recapitata a casa. La legge prevede che non sia obbligatorio contestare la violazione nel momento in cui viene accertata da una pattuglia di agenti o di militari. L’unica condizione per la validità è che la mancata contestazione immediata sia adeguatamente motivata. Tale principio è stato affermato dalla Corte di cassazione in una sentenza del 2019. Nel caso esaminato dalla Corte, il verbale riportava che la pattuglia si trovava nell’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnata nella regolazione della circolazione. La Cassazione ha ritenuto che una motivazione generica sia congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.

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