Esenzione Imu per le scuole paritarie, vicenda che ritorna a galla
Recentemente si è tornati a parlare di Imu per le scuole paritarie in riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione di dicembre 2022, seconda la quale è necessaria una valutazione caso per caso.

Storia infinita. E’ proprio un caso di vero e proprio accanimento. Si pensa di aver detto tutto sul senso dell’esenzione dall’Imu per le scuole pubbliche paritarie, quindi per gli asili parrocchiali, per le scuole primarie e secondarie dei Collegi vescovili e degli Enti religiosi. Ma, a quanto pare, si ritorna alle battaglie dal sapore, forse, ideologico.
Ricordiamo che tutto ruota attorno al significato dell’attività didattica che, se svolta in “modalità non commerciale”, non comporta il pagamento dell’Imu per l’edificio che la ospita.
Ripercorriamo brevemente la telenovela Imu.
Tutti sanno che nelle scuole paritarie le famiglie pagano una retta, ma come ha ribadito il Decreto legge 200/2012 non è da considerarsi attività commerciale quando la retta copre solo una parte o frazione, del costo del servizio fornito.
Le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da Imu sono le seguenti: gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali; devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto; le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali.
Commissione europea. La Commissione europea ha stabilito, nel 2012, che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali quando ci sono le seguenti condizioni: l’attività deve essere paritaria rispetto all’istruzione pubblica; la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; la scuola deve accogliere gli alunni portatori di handicap; applicare la contrattazione collettiva; avere strutture adeguate agli standard previsti; prevedere la pubblicazione del bilancio; l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Interventi del Mef. Il Ministero dell’economia e finanze (Mef ) con il Decreto legge n. 200 del 19.11.2012 dichiara che gli enti non commerciali non pagano l’Imu solo quando operano in modalità non commerciale e cioè quando “l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” (articolo 4, comma 3 del decreto 200 del Mef).
Sempre il Mef, nelle istruzioni all’allegato del Decreto ministeriale 26.6.2014, per la compilazione del modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali, ha chiarito che se la retta media è inferiore o uguale al costo medio per studente, l’ente non paga l’imposta.
Questione Costo medio studente. Il costo medio studente (Cms), suddiviso per tipo di scuola, stabilito dal Miur ogni anno, è il costo che lo Stato sostiene per far frequentare ai nostri figli le scuole pubbliche statali, dall’infanzia alle superiori. Il Cms per il 2022 vede la scuola infanzia a euro 6.873,99, la scuola primaria a euro 6.762,78, la scuola media euro 7.149,21 e la scuola superiore euro 8.736,15.
Commissione tributaria del Lazio. Anche la Commissione tributaria del Lazio, nell’ aprile 2021, è intervenuta. In un Comune del centro Italia, e a un Ente religioso proprietario di un immobile, sede di una scuola paritaria dell’infanzia, è stato chiesto il pagamento dell’Imu. La Commissione tributaria provinciale dà ragione al Comune. Interviene però la Commissione tributaria regionale che ribadisce la non assoggettabilità all’Imu per le scuole paritarie e rimanda tutto al Decreto legge n. 200 del 2012, dove si stabilisce quando un’attività è considerata non commerciale.
Corte di Cassazione, dicembre 2022. La Cassazione con sentenza n. 35123/2022, esaminando un ricorso di un Ente religioso che si opponeva agli avvisi di accertamento per Ici/Imu per gli anni 2010 -2015, se la prende con il Mef: “Le istruzioni ministeriali hanno natura non vincolante, e non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla decisione della Commissione europea, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono”.
La Cassazione, quindi, dice che le rette devono essere davvero simboliche e la valutazione va fatta caso per caso e quindi non ci deve essere nessun automatismo.
Inoltre, si legge nella sentenza, se la retta supera il 50% del costo del servizio, l’attività è certamente commerciale e l’Imu quindi va pagato.
Il Mef contro Cassazione. Il Mef ribadisce che il punto di riferimento è il costo medio studente e quindi se la retta è sotto di un euro non si paga l’Imu. La Cassazione parla invece del 50%.
Per gli asili parrocchiali non c’è pericolo di superare il 50%, le rette generalmente sono attorno ai 1.800/2.000 euro annuali, quindi ben lontani da 6.874 euro del costo medio studente.
Cosa diversa sono le scuole primarie e secondarie degli Enti religiosi, perché in questo caso la retta a volte può superare il 50% del costo medio studente.
Appello al Ministro Giorgetti: occorre togliere quel riferimento al 50%. Perché le paritarie sono scuole pubbliche e non devono pagare l’Imu.
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