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Geolocalizzazione, responsabilità e privacy dei minori

Ogni genitore, prima o poi sperimenta, il desiderio, il più delle volte maniacale e ingiustificato, di controllare i figli. Ma controllare il proprio pargolo è lecito? Il figlio può ribellarsi a questa intrusione?
07/12/2023

I figli “so’ pezzi ‘e core” e ogni genitore prima o poi sperimenta il desiderio, il più delle volte maniacale e ingiustificato, di controllarli. La tecnologia in questo senso offre una vasta gamma di strumenti ed applicazioni finalizzate al controllo delle conversazioni, foto, video, chat fino ad arrivare al tracciamento vero e proprio degli spostamenti tramite il cellulare. Insomma, un vero e proprio “braccialetto elettronico virtuale”. Ma controllare il proprio pargolo è lecito? Il figlio può ribellarsi a questa intrusione? E soprattutto, il dovere di vigilanza del genitore prevale sul diritto alla privacy del figlio? L’obbligo giuridico di responsabilità dei genitori trova fondamento in svariate normative sia internazionali, come la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989, sia nazionali, prima di tutto nell’art. 30 della Costituzione in cui si stabilisce il dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, dovere ribadito anche nell’art. 147 del Codice civile, e nell’art. 2048 del Codice civile che prevede la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore non emancipato, ovvero il minore di sedici anni. Quindi l’obbligo giuridico gravante sui genitori non solo trova fondamento nella legge, ma è altresì ineliminabile dal nostro ordinamento dato che il minore non dispone della capacità d’agire ed è sottoposto alla responsabilità genitoriale. Ma quindi il diritto alla privacy del figlio deve sempre cedere il passo al dovere di sorveglianza del genitore? Una prima importante considerazione la si deve fare proprio in ordine all’età del minore. Se per la legge, in generale, tutti i minori dei diciotto anni sono incapaci di agire, alcune leggi speciali riconoscono ai minori tra i quattordici ed i diciotto anni una capacità di intendere e volere attenuata: ad esempio, il D. Lgs. 101/2018 dispone che il quattordicenne possa validamente prestare il proprio consenso digitale alla registrazione dei profili social. Al di là delle leggi, è facilmente comprensibile che un bambino di otto anni possieda una capacità decisionale limitata e ridotta rispetto a quella che può avere un ragazzo di quattordici o sedici anni e, questa osservazione, dovrà essere sempre tenuta in considerazione per contemperare le diverse esigenze, da una parte il dovere/diritto del genitore di sorvegliare il figlio e dall’altra il sacrosanto diritto di quest’ultimo di fare le proprie esperienze, sondare i propri limiti, affermare il proprio io come individuo autonomo che necessita della propria sfera di riservatezza. Come si pone quindi la condotta del genitore che controlli il cellulare del figlio a sua insaputa? Dal punto di vista giuridico, non sempre questo comportamento è illecito. Si consideri ad esempio il caso in cui il minore non sia vittima bensì l’artefice di un reato; di recente, la Corte di cassazione ha condannato i genitori di un minore a risarcire un danno dallo stesso cagionato (per oltre duecentomila euro) per non aver fornito la prova di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato sullo stesso un’adeguata vigilanza. Con la sentenza n. 41192 del 2014, la Suprema Corte, chiamata a decidere sull’illecita captazione di comunicazioni telefoniche, ha sostenuto che il dovere di vigilanza non può giustificare qualsiasi intromissione indebita nella sfera del minore ritenendo lecite solo quelle determinate da un’effettiva necessità, da valutare secondo le circostanze concrete del caso e, comunque, nell’ottica di tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quello del genitore. Quindi, al genitore è consentito vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione esclusivamente per il perseguimento delle finalità per cui il poter di vigilanza è conferito. Ciò che deve essere tenuta ben in considerazione è la dignità della persona che si realizza anche attraverso il diritto alla sua privacy.

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