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Caduta in spa: c’è un unico colpevole?

Un momento di relax in un centro benessere può trasformarsi in un’esperienza spiacevole e, come accaduto nel caso esaminato dal Tribunale di Milano con una recente sentenza, anche in un caso giudiziario dai risvolti interessanti.

La vicenda ha coinvolto un cliente che, nell’uscire dalla vasca idromassaggio per recarsi in area relax, è scivolato rovinosamente sui gradini che si presentavano umidi e non erano dotati né di zigrinature antiscivolo, né di corrimano.

Il punto giuridico centrale affrontato dal giudice milanese è la responsabilità civile del gestore per danni causati da cose sotto la propria custodia, ossia la pavimentazione bagnata della struttura.

Il riferimento normativo è l’art. 2051 del Codice civile, che disciplina la responsabilità oggettiva del custode.

Il principio è semplice, ma insidioso: il custode di una cosa, anche se non colpevole, risponde dei danni da essa derivanti, a meno che non provi il caso fortuito, cioè un evento eccezionale e imprevedibile che interrompe il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso.

Il giudice, nel corso del procedimento, ha accertato che il gestore aveva il controllo dell’area e che la caduta era stata causata da un’evidente scivolosità del pavimento bagnato, non segnalata né protetta. Tuttavia, la sentenza non è stata completamente favorevole al cliente.

Il Tribunale ha, infatti, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%, stabilendo che quest’ultimo aveva assunto un comportamento non sufficientemente prudente, pur trovandosi in un ambiente presumibilmente umido.

Il rischio di scivolare in prossimità della vasca idromassaggio, trattandosi di una superficie normalmente bagnata, va doverosamente calcolato ed evitato adeguandosi alla massima prudenza. Alla luce di ciò, il risarcimento del danno è stato ridotto proporzionalmente.

La decisione del Tribunale di Milano conferma una tendenza consolidata nella giurisprudenza: la responsabilità dei gestori di strutture aperte al pubblico è ampia e difficilmente evitabile.

L’unica vera difesa è il caso fortuito, ossia dimostrare che la caduta è avvenuta per una causa totalmente imprevedibile o per un comportamento anomalo del cliente.

Al fine di evitare condanne, è fondamentale predisporre adeguata segnaletica di pericolo in prossimità delle aree scivolose, garantire un sistema di manutenzione e asciugatura dei pavimenti e documentare ogni protocollo di sicurezza e controllo attuato.

In conclusione, la sentenza ha sottolineato l’importanza di una condotta responsabile da entrambe le parti.

Sebbene il gestore abbia il dovere di adottare tutte le misure necessarie per prevenire il pericolo, l’utente non può ignorare i rischi evidenti presenti in questi ambienti.

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