Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...
Cassazione: novità per l’assegno di divorzio
Non più di 6 mesi fa ci siamo occupate della cosiddetta “sentenza Grilli” con cui la prima sezione della Corte di Cassazione aveva disposto che la quantificazione dell’assegno divorzile non avrebbe più dovuto essere commisurata al mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, bensì all’autosufficienza economica dell’ex coniuge che richiedeva il beneficio e, ciò, sul presupposto che il divorzio spezza definitivamente il legame matrimoniale e, con esso, l’obbligo di mantenimento del coniuge debole. Sentenza che, come avevamo avuto modo di dire, era rivoluzionaria in tema di divorzio, materia sostanzialmente rimasta immutata dalla legge del 1970. Orbene, la sentenza Grilli ha creato non pochi grattacapi applicativi tant’è che, da più parti, si attendeva una presa di posizione da parte delle Suprema Corte. Decisione arrivata qualche giorno fa con la sentenza n. 18287, con cui le Sezioni Unite hanno di fatto ribaltato la sentenza Grilli dando rilievo, per la quantificazione dell’assegno, ad un criterio di calcolo composito che deve tener conto del contributo fornito dall’ex coniuge richiedente nella formazione del patrimonio comune e personale, alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. La recente pronuncia della Corte affonda le proprie radici sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà dei coniugi nell’unione matrimoniale, condizioni che permangono anche dopo lo scioglimento del vincolo, al contrario di quanto sostenuto appena un anno fa dalla sentenza Grilli. In sostanza, secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite, l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa ed equiparatrice essendo il contributo dato da entrambi i coniugi durante il matrimonio il frutto di decisioni comuni capaci di incidere anche in modo significativo sul profilo economico e patrimoniale di ognuno dopo la fine della relazione. Nulla cambia invece, anche a seguito delle citate sentenze, per quanto riguarda la separazione visto che il coniuge più benestante deve continuare a garantire all’altro lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. La scelta della Cassazione è chiara e mirata a evitare che il coniuge economicamente più debole, dopo la separazione, debba trovare la propria esistenza completamente stravolta dall’impossibilità oggettiva di mantenersi da solo. Così come nulla cambia riguardo ai figli che, anche dopo il divorzio, conservano il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita che avevano quando i genitori erano sposati e, salvo alcune eccezioni, fino all’autosufficienza economica.
