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La legge Brambilla a tutela degli esseri animali
È di novembre la notizia del rinvio a giudizio del presidente della Provincia autonoma di Trento per le modalità con cui venne abbattuto a febbraio 2025 l’orso M90, animale considerato pericoloso per essersi avvicinato troppo a degli escursionisti, senza, tuttavia, mai entrarne realmente a contatto, e quindi ucciso, nonostante avesse un radiocollare che ne rendeva immediata la rintracciabilità, con tre colpi di arma da fuoco, senza la presenza di un veterinario, senza essere narcotizzato e sparati in modo tale da non causarne la morte istantanea, tant’è che l’animale mori dopo una lunga agonia tra indicibili sofferenze. Il rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento si colloca a breve distanza dall’entrata in vigore, nel luglio scorso, della cosiddetta legge Brambilla che si candida a portare un cambiamento epocale nella tutela degli animali. La legge, infatti, ha modificato il Titolo IX-bis del secondo libro del Codice penale prima intitolato “Delitti contro il sentimento per gli animali” e ora “Delitti contro gli animali”. La modifica non è solo letterale, perché a essere stata modificata sensibilmente è la sostanza delle norme che tutelano direttamente gli animali. In poche parole, gli animali oggi sono oggetto diretto della tutela penale e non più, come fino all’entrata in vigore della legge Brambilla, solo indirettamente a seconda del sentimento umano di pietà nei loro confronti.
Il fulcro della legge, infatti, sta proprio nel fatto di considerare gli animali come esseri viventi e senzienti. Vi è da dire che questa riforma è stata tracciata nel solco del riconoscimento internazionale del Trattato di Lisbona, che all’art. 13, nel sottolineare l’importanza di garantire il benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti capaci di provare piacere e dolore, invita gli Stati membri a promuovere politiche responsabili verso gli animali, considerandoli non solo per l’utilità economica delle attività che li coinvolgono, ma anche in merito al loro benessere. Anche la nostra Costituzione nel 2022 ha innovato l’articolo 9 dei propri Principi Fondamentali ponendo l’accento sull’esigenza di tutelare gli esseri animali mediante leggi statali che determinino i modi e le forme di tale tutela.
La legge Brambilla, oltre a elevare le sanzioni già previste per alcuni reati ad esempio a carico di chi organizza manifestazioni che comportino sevizie per gli animali o promuova combattimenti non autorizzati tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica, introduce anche nuovi divieti come ad esempio quello di detenere animali di affezione alla catena, prescrizione tra l’altro anticipata dalla legislazione di molte Regioni italiane, tra le quali il Veneto e anche la Provincia autonoma di Trento, che già si erano occupate del problema. La legge Brambilla, insomma, costituisce un buon punto di partenza per legislazioni sempre a maggior tutela degli animali, sia a livello nazionale che regionale, potendo infatti le Regioni, nell’ambito del principio di sussidiarietà, emanare norme ancor più garantiste. (avv. Silla Grava, avv. Monica Fanton)



