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Quando il dolore non si può standardizzare: il danno da perdita del rapporto parentale

Nel diritto civile si parla sempre più spesso di tabelle, parametri e criteri standardizzati per calcolare il risarcimento dei danni. Anche quando il pregiudizio riguarda la perdita di una persona cara, il rischio è che il dolore venga trattato come una voce contabile.

Vediamo, innanzitutto, cosa si intende per danno da perdita parentale. Si tratta di una forma di danno non patrimoniale, che si verifica quando un individuo perde un familiare a causa di un evento traumatico come un incidente stradale o di una situazione di malasanità.

Una recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha, però, richiamato con forza un principio essenziale: la sofferenza legata alla perdita di un rapporto familiare non può essere liquidata in modo automatico. Secondo i giudici, le tabelle risarcitorie possono essere uno strumento utile per garantire una certa uniformità, ma non devono mai sostituire la valutazione concreta della storia familiare.

Ogni legame tra genitori, figli o coniugi è diverso, così come diverso è il modo in cui la perdita incide sulla vita di chi resta. Ridurre tutto a un importo predeterminato significa ignorare l’unicità delle relazioni umane.

Questo orientamento assume un significato particolare in una società che tende a misurare ogni cosa, anche ciò che per sua natura non è misurabile. Il dolore per la morte di una persona amata non è una prestazione risarcibile come le altre: nasce dalla rottura di una relazione che ha contribuito a formare l’identità stessa della persona. La famiglia non è solo un insieme di rapporti giuridici, ma una comunità di vita e di affetti, un luogo in cui la persona cresce e si realizza.

Da questo punto di vista, il diritto, pur nei suoi limiti, è chiamato a riconoscere che non tutto può essere standardizzato o monetizzato. Il risarcimento non restituisce ciò che è stato perduto, ma può e deve evitare di banalizzare il dolore. In tal senso, l’invito della giurisprudenza a guardare alla persona concreta, e non a un modello astratto, rappresenta un segnale importante. Anche nella tecnica giuridica più complessa, la dignità umana deve restare il punto di riferimento fondamentale. (avv. Silla Grava, avv. Monica Fanton)

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