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Rifiuti in giardino: la proprietà privata non è una zona franca

L’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 vieta “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”, senza distinguere tra aree pubbliche e private

Può sembrare naturale pensare che, se un vecchio materasso, un elettrodomestico o altri rifiuti si trovano all’interno della propria proprietà, nessuno possa contestarne la presenza. Non è così. L’art. 192 del d.lgs. 152/2006 vieta infatti «l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo», senza distinguere tra aree pubbliche e private.

La proprietà dell’area, dunque, non autorizza ad accumulare rifiuti nel giardino, nel cortile o in un terreno. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. Il proprietario dell’area può essere chiamato a rispondere solidalmente quando l’abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base degli opportuni accertamenti. Attenzione, però: non ogni presenza temporanea di un bene destinato allo smaltimento costituisce automaticamente un illecito. È diversa, ad esempio, la situazione di chi deposita per poche ore un materasso nell’area privata prospiciente la strada, avendo prenotato il ritiro da parte del servizio comunale e rispettandone giorni, orari e modalità. In questo caso la collocazione è funzionale a un conferimento regolare, e non a un abbandono.

Le regole concrete dipendono anche dal Comune e dal gestore del servizio. Lasciare, invece, un ingombrante accanto alla strada o ai contenitori, senza prenotazione e fuori dalle modalità stabilite, può integrare un conferimento irregolare o, a seconda delle circostanze, un abbandono. Il rischio aumenta quando i rifiuti rimangono all’aperto per lungo tempo, vengono progressivamente accumulati, sono deteriorati o non più utilizzabili, sono esposti agli agenti atmosferici o provocano odori, dispersione di liquidi, infestazioni o altri pericoli.

Anche un veicolo o un elettrodomestico conservato in un’area privata può assumere la qualificazione di rifiuto, quando le sue condizioni dimostrino oggettivamente lo stato di abbandono e la volontà di disfarsene. Diverso è il caso del proprietario che trovi rifiuti abbandonati da terzi. La semplice proprietà dell’area non determina automaticamente una responsabilità. Occorre individuare una condotta dolosa o colposa: ad esempio, la collocazione dei rifiuti, la tolleranza consapevole dell’accumulo o l’omissione di cautele ragionevolmente esigibili. La giurisprudenza esclude, quindi, un automatismo fondato sulla sola titolarità dell’area.

Le conseguenze possono essere significative: il Comune può ordinare la rimozione e il ripristino dei luoghi e, in caso di inottemperanza, procedere d’ufficio recuperando le spese. Possono, inoltre, trovare applicazione le sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti. La violazione dell’art. 192 sopra citato è punita, salvo che ricorra un reato più grave, con l’ammenda da 1.500 a 18.000 euro.

Per i titolari d’impresa e responsabili di enti è previsto un trattamento più severo. La regola pratica è semplice: un rifiuto può sostare temporaneamente in una proprietà privata solo nell’ambito di un percorso concreto e regolare di conferimento. È quindi prudente conservare la prenotazione del ritiro, la data concordata e le indicazioni del gestore. Se invece materassi, elettrodomestici e altri rifiuti vengono accumulati stabilmente nel cortile o nel terreno, la proprietà privata non impedisce l’applicazione della normativa sull’abbandono e sul deposito incontrollato.

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