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Qualità dell’aria, la Regione limita la “salva” i panevin: due eventi per Comune

La Regione Veneto “limita”, ma “salva” i panevin“. Sul tema, dibattuto in questi giorni, specialmente dopo l’uscita del recente report di Legambiente, dei falò e della qualità dell’aria, infatti, la Direzione Ambiente della Regione Veneto ha redatto una nota, nella quale di afferma: “La Regione del Veneto, con estrema sensibilità e attenzione verso le tradizioni popolari, sta lavorando per legiferare in modo equilibrato sulla disciplina dei fuochi all’aperto. L’obiettivo è quello di recepire correttamente la normativa sovraregionale, ridurre l’impatto ambientale delle combustioni e, al contempo, garantire la continuità delle manifestazioni che appartengono al patrimonio culturale e identitario delle comunità locali”.
La combustione all’aperto di biomassa legnosa, si fa presente, rappresenta infatti una forte criticità per le emissioni di particolato sottile (PM10 e PM2,5) e di benzo(a)pirene. Per il particolato la Regione Veneto è coinvolta in due procedure di infrazione per violazione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria, per i superamenti del limite giornaliero e annuale del PM10 e per quelli del limite annuale del PM2,5. Le misure messe in campo hanno consentito di rientrare ormai stabilmente nei limiti medi annui, ma permane il superamento di quello giornaliero di PM10. I diffusi superamenti del valore obiettivo del benzo(a)pirene – peculiarità quasi completamente circoscritta al Veneto nel panorama nazionale – diventeranno presto un’emergenza in quanto la nuova Direttiva sulla qualità dell’aria, in vigore dal dicembre 2024 e in attesa di recepimento, trasforma questo valore obiettivo in valore limite al 2030.
Già l’Accordo di Bacino Padano, di cui alla DGR n. 836/2017, prevede l’impegno ad adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto nelle zone in cui risultino superati valori per benzo(a)pirene o PM10. Tale impegno è stato rafforzato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 nella procedura di infrazione per i superamenti del valore limite giornaliero e annuale del PM10. Successivamente, la DGR n. 238/2020 ha reso strutturale, per tutto il semestre invernale, il divieto di combustione a fini agricoli, senza possibilità di deroga. Con l’avanzare dell’iter dell’infrazione, ormai giunto alla messa in mora ed avviato verso una possibile pesante sanzione pecuniaria, anche lo Stato è intervenuto con il DL 69/2023 a dare una stretta alle combustioni all’aperto.
Prosegue la nota: “In questo contesto si collocano i cosiddetti falò rituali. L’Accordo di Bacino Padano già prevedeva che, in condizioni di allerta PM10, vi fosse “il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all’aperto”. Infatti, in condizioni atmosferiche di particolare ristagno, le centraline di monitoraggio registrano concentrazioni di polveri elevate che permangono anche per alcuni giorni dopo l’evento di combustione dei falò tradizionali. Nello scenario descritto, l’aggiornamento del PRTRA, di cui alla DGR 377/2025, ha confermato il divieto assoluto in condizioni di allerta PM10 ed è intervenuto a regolamentare falò e fuochi d’artificio (Azione E7 dell’Appendice I) limitandone l’impatto sulla qualità dell’aria, con il fine di conciliare la salvaguardia delle tradizioni con quella del bene essenziale della salute. Nel periodo 1° ottobre – 30 aprile sono pertanto consentiti due eventi all’anno, intesi come giornate di festeggiamento tradizionale, in ciascuna delle quali i Comuni potranno continuare ad autorizzare i falò/fuochi. Naturalmente deve essere assicurato l’impiego di biomassa stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica”.
A questo proposito, “si osserva che la Legge 7 ottobre 2024, n. 152 riconosce l’importanza delle rievocazioni storiche e riserva attenzione all’accensione di fuochi nelle manifestazioni e ricorrenze della tradizione popolare, escludendoli dall’applicazione delle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cioè dalla normativa in materia di rifiuti. La stessa legge attribuisce alle Regioni la facoltà di regolamentazione, in conformità alle normative nazionali (art. 9 commi 2 e 3)”.