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Separazione e assegnazione della casa familiare

Quando i coniugi affrontano il momento della separazione e ci sono anche figli minori o comunque non autosufficienti, ci si deve occupare anche dell’assegnazione della casa familiare. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, essendo necessario soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, ossia il centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si articola la vita familiare. È così che la casa famigliare viene affidata al genitore con il quale il figlio vive. Ma ci sono alcune eccezioni a questo principio. Ne vediamo una analizzando un caso recente deciso prima dal Tribunale di Frosinone nell’anno 2022, poi dalla Corte d’appello e infine dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del maggio 2025. Il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di separazione di due coniugi collocando la figlia minore con la madre, ha negato a quest’ultima l’assegnazione della casa familiare poiché la stessa aveva dichiarato di vivere dal 2018 a casa della propria madre, dopo essere stata allontanata a forza dalla casa coniugale dalla suocera, con il consenso e la collaborazione del marito. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto che la richiesta di assegnazione dell’abitazione familiare da parte della madre non rispecchiasse l’interesse della figlia, in quanto il ritorno alla precedente casa avrebbe fatto rivivere a quest’ultima quella situazione che aveva indotto l’allontanamento, visto il rapporto conflittuale intercorrente tra la madre e la suocera, che viveva nella stessa palazzina. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha precisato che la figlia, che viveva con la madre dalla nonna materna già da qualche anno, aveva in quel luogo instaurato relazioni sociali, un rapporto stretto con la nonna medesima e frequentava la scuola materna. Pertanto, la casa familiare non rappresentava più il centro degli interessi della figlia e la ricollocazione in quell’abitazione avrebbe comportato l’allontanamento dal suo habitat e un radicale mutamento delle sue abitudini. Anche la Corte di Cassazione, alla quale la madre si è rivolta, ha confermato la decisione della Corte d’appello sottolineando che il trasferimento nella casa familiare avrebbe esposto la figlia alla conflittualità tra madre e nonna paterna. In definitiva, sulla scorta di tali decisioni, si può affermare che l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio non è automatica e la mancata assegnazione può essere giustificata da interessi prevalenti dei figli.

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