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Indagati sui giornali: diritto di cronaca o violazione della privacy?

Quando un’inchiesta giudiziaria diventa di interesse pubblico, i mezzi di informazione diffondono spesso nomi, cognomi e dettagli personali degli indagati, talvolta accompagnati da informazioni sul lavoro o sulla vita privata.

Ma fino a che punto questa pratica è legittima? La questione si colloca tra due diritti fondamentali: la libertà di informazione, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, e il diritto alla riservatezza previsto dall’art. 2 della Costituzione.

A questi si aggiungono il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003 e il D. Lgs. n. 101 del 2018 introdotto in attuazione del Regolamento dell’Unione europea, noto come Gdpr.

La giurisprudenza, e anche il Codice di deontologia dei giornalisti e delle giornaliste, ha individuato tre criteri che rendono lecita la diffusione di dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca: l’interesse pubblico della notizia, la verità dei fatti e la continenza espressiva.

In presenza di tali requisiti, anche la pubblicazione del nome di un indagato può essere considerata legittima.

La Corte di cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sull’argomento, osservando come il diritto di critica, differentemente dal diritto di cronaca che connota il giornalismo ordinario di informazione, sfocia in un giudizio che, in quanto tale, sarà di natura soggettiva, rispetto ai fatti pubblicati, a patto che sia orientato a una verità, se non assoluta, ma ragionevolmente presunta per le fonti di provenienza o per altre circostanze oggettive in cui la notizia risulta inquadrata.

Tuttavia, il nodo centrale riguarda la posizione dell’indagato, che resta una persona presunta innocente.

La diffusione del nominativo può incidere profondamente sulla reputazione, sulla sfera relazionale e su quella professionale, con effetti talvolta irreversibili, anche in caso di archiviazione o assoluzione.

Ancora più delicata è la pubblicazione di ulteriori elementi identificativi, come il luogo di lavoro, l’ente di appartenenza o la zona di residenza. In questi casi assume rilievo il principio di pertinenza: il dato è realmente necessario per comprendere la notizia? Se la risposta è negativa, la diffusione può risultare sproporzionata e, quindi, illecita.

Il rischio concreto è quello della cosiddetta “gogna mediatica”, in cui l’esposizione pubblica anticipa di fatto un giudizio, entrando in tensione con il principio di presunzione di innocenza e con la tutela della dignità personale.

Quando il limite viene superato, possono emergere responsabilità civili, sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e conseguenze disciplinari per i giornalisti.

In definitiva, pubblicare i nomi degli indagati non è sempre vietato. Ma lo diventa quando manca un reale interesse pubblico o quando si eccede nei dettagli.

Tra diritto di cronaca e tutela della persona, corre una linea sottile: ed è proprio lì che si misura la responsabilità dell’informazione.

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