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La mediazione civile e commerciale: ecco cos’è e come funziona

La mediazione è una procedura che consente di risolvere un conflitto con l’assistenza di un soggetto terzo e imparziale, il mediatore. Esistono varie tipologie di mediazione, quella civile e commerciale, quella familiare, quella penale, quella linguistica, quella internazionale, nate, ancor prima di trovare una collocazione legislativa, con l’obiettivo di condurre le parti in disaccordo a trovare una soluzione, detta accordo di mediazione, auspicabilmente soddisfacente per tutti. Il mediatore è la figura professionale, appositamente formata per tale funzione, che ha il compito di assistere le parti tentando di ripristinare tra le stesse la comunicazione, con l’intento di far emergere i reali interessi sottesi alla lite. Ci occuperemo, qui, della mediazione civile e commerciale che, nell’ordinamento giuridico italiano, è stata disciplinata per la prima volta con D. Lgs. n. 28/2010 e sottoposta a successive revisioni, da ultimo con la famigerata riforma Cartabia che ha apportato delle modifiche sostanziali alla procedura. Il decreto legislativo individua varie tipologie di mediazione civile, quella obbligatoria, la volontaria, la demandata e quella per clausola contrattuale. In ogni caso, la mediazione ha a oggetto solo i diritti disponibili di cui le parti possono liberamente disporre, trasferire o rinunciare e sono generalmente di natura patrimoniale o economicamente valutabile. Chiunque può decidere di avviare una mediazione (mediazione volontaria), mentre ci sono delle materie nelle quali è la legge a individuare l’obbligo di avviare la mediazione prima di ricorrere al giudice (mediazione obbligatoria) oppure la facoltà del giudice, a causa in corso, di suggerire alle parti di trovare un accordo (mediazione demandata). Nella mediazione su clausola contrattuale sono le parti, già in sede di stipula del contratto, a stabilire che, qualora tra le stesse insorga una lite, prima di andare in giudizio sia necessario esperire il tentativo di mediazione. Il procedimento ha una durata non superiore a sei mesi prorogabile, con accordo scritto delle parti, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Ma come si svolge una mediazione? Una parte propone la domanda presso un organismo di mediazione, tra quelli iscritti in un apposito registro del Ministero della Giustizia, che deve avere la sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia: ossia, se competente a conoscere la causa è il Tribunale di Treviso, l’organismo deve avere la sede all’interno del circondario (giudiziale) di Treviso. La mediazione è un procedimento dove vige il dovere di riservatezza nel senso che tutti i soggetti che vi partecipano (le parti, i loro avvocati se presenti, il mediatore e altri soggetti che eventualmente assistono agli incontri) si impegnano espressamente a non divulgare a terzi le questioni emerse in mediazione, con riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento, obbligo che si estende anche nell’eventuale futura causa. Qualora le parti raggiungano un’intesa, il mediatore redigerà un verbale dando atto dell’intervenuto accordo al quale verrà allegato il testo dell’accordo stesso. Solo un accenno ai benefici fiscali che la legge prevede per il procedimento di mediazione che vanno dai costi molto ridotti rispetto a una causa, all’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi fino a centomila euro, al credito d’imposta per le somme corrisposte durante la procedura all’organismo e al legale, anche nell’ipotesi di mediazione negativa.

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