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Stress lavorativo, a chi spetta l’onere della prova

Nel corso del tempo, l’attenzione al benessere psicofisico del lavoratore ha acquisito sempre più importanza tanto da esserci una disciplina che se ne occupa, la medicina legale occupazionale che studia il nesso di causa - effetto nelle malattie da lavoro. L’art. 2087 del Codice civile stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Eppure, non c’è lavoratore che non si dica stressato. Se tale stato non dipende dal nostro stakanovismo, ma piuttosto da un datore di lavoro troppo esigente? Allora potremmo ottenere un risarcimento del danno e senza nemmeno doverci affannare a dimostrarlo! Una recentissima sentenza del Tribunale di Padova, la n. 171 del 6 marzo 2024, ha fissato un importante precedente sul tema stabilendo che, in presenza di un superamento significativo degli orari di lavoro, il danno da stress lavorativo del dipendente si presume e, quindi, non richiede una prova specifica. Il caso sottoposto al Giudice di Padova riguardava un dipendente che, in media, aveva lavorato circa otto ore in più a settimana rispetto al massimo consentito per oltre sette anni ed aveva dovuto sopportare periodi di trasferta prolungati, ben oltre i limiti contrattuali e di legge. Il Giudice ha ritenuto che un eccesso prolungato dell’orario di lavoro costituisca di per sé una condizione dannosa per il lavoratore con ripercussioni sulla salute psicofisica del medesimo. Quanto affermato dal Tribunale di Padova è importante perché, dal punto di vista procedurale, inverte l’onere della prova del danno che non ricade più sul lavoratore, ovvero su colui che ritiene di essere danneggiato, al quale spetterebbe provare i turni di lavoro massacranti, un ritmo di lavoro stressante oltreché il danno alla salute. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio che colui che vuole far valere in giudizio un proprio diritto ne deve provare il fondamento dimostrando non solo di aver subìto un torto ma anche di aver patito un danno concreto, attuale e non irrisorio. Invece, con la sentenza in commento, si stabilisce che l’inadempimento del datore di lavoro, che non ha attuato tutte le misure idonee a tutelare il lavoratore, rende presunto il danno da usura psicofisica, senza che il lavoratore debba produrre della certificazione medica né che il Giudice debba disporre una perizia medico legale d’ufficio. La sentenza in commento sottolinea che il danno da stress lavorativo presuppone che le condizioni di lavoro siano tali da eccedere di molto i limiti orari previsti, compromettendo il diritto al riposo del lavoratore, garantito dall’art. 36 della Costituzione e dalla normativa vigente.

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