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La prescrizione dei crediti tra coniugi e conviventi

Il Codice civile prevede, in generale, che i diritti si prescrivono dopo il passaggio di un arco di tempo caratterizzato dall’inerzia del titolare. Insomma, la legge presume che se un soggetto non esercita per un certo periodo un diritto, significa che ha perso interesse a farlo e non può iniziare a esercitarlo decorso questo periodo, senza che siano intervenuti degli atti o dei fatti che abbiano sospeso o interrotto tale inerzia. Un diritto prescritto, quindi, si estingue e non può più essere esercitato. Ad esempio, se presto dei soldi a un’altra persona e non ne chiedo la restituzione entro dieci anni, il mio diritto di credito si prescrive. L’art. 2941 del Codice civile stabilisce che la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi. Può capitare che durante il matrimonio un coniuge presti all’altro del denaro per far fronte a delle esigenze personali; fintantoché permane il vincolo matrimoniale, il coniuge creditore non deve preoccuparsi di interrompere la prescrizione con atti formali (diffida, atto di citazione), perché durante il matrimonio la prescrizione resta “congelata” fino alla cessazione del rapporto. La ragione della norma è da ricercare nel fatto che il legislatore ha inteso preservare l’armonia familiare esonerando i coniugi dal porre in essere delle azioni per far valere un diritto che altrimenti cadrebbe in prescrizione.

Lo scorso 23 gennaio la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 2026, ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra i conviventi di fatto. La pronuncia della Consulta nasce da un giudizio incidentale promosso dal Tribunale di Firenze chiamato a decidere sulla richiesta di restituzione di somme di denaro tra ex conviventi. Secondo le norme vigenti, il credito risultava prescritto non operando la sospensione della prescrizione tra i conviventi, ma solo tra i coniugi. Il giudice del Tribunale ha dubitato della compatibilità della norma ai principi costituzionali e, quindi, ha sollevato la questione avanti alla Corte, la quale ha accolto i dubbi del giudice ritenendo irragionevole e non più giustificabile la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi. Il ragionamento seguito dalla Consulta si fonda proprio sulla ratio della sospensione della prescrizione, che non risiede nel vincolo formale del matrimonio, bensì nella tutela del rapporto affettivo e nella constatazione che, durante la relazione, non si può pretendere che uno dei due soggetti avvii una causa nei confronti dell’altro. Situazione che, ovviamente, sussiste anche tra una coppia che conviva stabilmente da anni.

In sostanza, la Corte ha posto a fondamento della propria decisione il principio di eguaglianza sostanziale, rilevando come la disciplina codicistica producesse una disparità di trattamento non giustificabile tra situazioni omogenee quali quella dei coniugi e dei conviventi di fatto.

Quale conseguenza produce la pronuncia della Corte? La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2941 Codice civile ha come effetto immediato l’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto con la conseguenza che, durante la convivenza, il termine di prescrizione dei diritti patrimoniali resta sospeso e riprende a decorrere solo dal momento in cui il rapporto si interrompe.

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