L'angolo del diritto

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Il 18 maggio 2019 è entrata in vigore per effetto della L. 36/2019 la riforma della legittima difesa  “nel domicilio” (art. 52 c.p.) inteso come abitazione o altri luoghi di privata dimora compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali e imprenditoriali.

In ipotesi diverse, ovvero aggressioni subite fuori del domicilio, rimarranno applicabili i requisiti previsti dal primo comma dell’art. 52 c.p., ovvero la difesa sarà legittima solo quando la persona che ha agito lo ha fatto per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa. Il nuovo secondo comma, invece, stabilisce che nell’ipotesi in cui il domicilio venga violato (art. 614 c.p.) la difesa è sempre legittima se chi ha agito lo ha fatto per difendere l’incolumità propria o altrui, oppure i beni propri o altrui, da un’intrusione purché vi sia il “pericolo di aggressione” e “non vi sia desistenza da parte dell’aggressore”.
In parole povere, il legislatore parrebbe aver individuato una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa che sussiste, sempre, quando l’azione venga esercitata, con l’uso di armi legalmente detenute, da colui che legittimamente si trova nel domicilio e che subisca un’intrusione, anche violenta o armata, da parte di uno o più soggetti che minaccino la sua incolumità o quella di altre persone oppure beni propri o altrui. Lo spirito della legge è decisamente dalla parte della vittima iniziale se pensiamo che quest’ultima, in forza dell’azione difensiva esercitata, si trasforma in aggressore.
Tuttavia, l’art. 55 c.p. disciplina anche l’eccesso colposo che si configura quando un soggetto eccede colposamente i limiti della legittima difesa, ovvero reagisce all’offesa in modo sproporzionato ed eccessivo, vuoi per un’erronea valutazione della situazione di pericolo vuoi per un errore in fase esecutiva della difesa. In tal caso, il primo comma dell’art. 55 c.p. dispone che chi eccede colposamente i limiti della legittima difesa commette un illecito e, pertanto, soggiace alla relativa pena. Con la riforma in esame, il legislatore si è occupato anche di tale aspetto, introducendo un secondo comma, stabilendo che, nell’ipotesi di intrusione nel domicilio (art. 52 c.p.) chi eccede colposamente nella difesa non possa essere punito se la reazione è determinata da uno stato di grave turbamento dovuto alla situazione di pericolo in atto.
Ciò significa, ad esempio, che se l’intrusione non è in atto, quindi è già terminata, o se l’azione difensiva è dolosa, ovvero compiuta dalla vittima iniziale non solo per difendersi ma con la volontà di offendere, la punibilità non sarà esclusa. Ciò fa ritenere che, nonostante gli slogan che hanno accompagnato l’approvazione della riforma, la difesa domiciliare non sia sempre legittima.
E’, infatti, di qualche giorno fa la notizia di un tabaccaio indagato per eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso un ladro, che non sarebbe stato armato, che stava cercando di svaligiargli il negozio. (avv. Silla Grava, avv. Monica Fanton)

Breve vademecum affinché si riesca a riavere i propri soldi o il compenso per il proprio lavoro.

I31 gennaio scorso è entrata in vigore la legge 219/2017 sul testamento biologico, conosciuta anche come legge sul fine vita, che dopo tante discussioni ha posto la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat. La normativa tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, in armonia con quanto dispone l’art. 32 della nostra Costituzione, prevedendo la facoltà per ognuno di indicare i trattamenti sanitari che vorrebbe ricevere o meno nel caso in cui non fosse più in grado di esprimere a parole la propria volontà.
Ma chi può redigere il testamento biologico? Tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e volere; in caso di minorenni saranno i genitori o, in assenza, il tutore a disporre sul trattamento medico che, in ogni caso, dovrà tenere conto della volontà del minore che, per età e capacità, fosse comunque in grado di valutare la propria situazione. Il testamento biologico deve sempre avere forma scritta che può essere un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale come il notaio, una scrittura privata autenticata dal notaio, da altro pubblico ufficiale o anche dal medico dipendente del servizio sanitario nazionale o convenzionato, o ancora una scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza che provvederà ad annotarlo in un apposito registro, ove istituito o, da ultimo, un semplice scritto consegnato presso le strutture sanitarie; nelle ultime due ipotesi, tuttavia, sarà necessario attendere l’emanazione da parte dei vari Ministeri interessati dei decreti attuativi della legge volti a regolamentare l’attivazione e la tenuta dei registri.
Qualora il malato non sia in grado di esprimere la propria preferenza per iscritto, ma sia comunque in grado di intendere e volere, è prevista la possibilità che le volontà di fine vita vengano manifestate anche a mezzo di videoregistrazione o con dispositivi che possano permettere alla persona di comunicare.
Pur non essendo prevista come obbligo, la legge auspica che nel testamento biologico venga anche designato un fiduciario, un familiare ma anche una persona estranea, che si assuma la responsabilità di interpretare le Dat e darne attuazione nel rispetto della volontà del disponente potendo lo stesso addirittura autorizzare i medici a non rispettare le volontà espresse dal disponente qualora le disposizioni non fossero congrue alla reale situazione clinica del paziente oppure emergessero nuove terapie in grado di migliorare le condizioni di vita dello stesso.
Il fiduciario designato - uno secondo la legge, ma nulla vieta che il disponente ne individui più di uno nel caso che il primo nominato rifiuti o rinunci all’incarico - dovrà essere anch’egli maggiorenne, capace di intendere e volere e dovrà accettare la designazione sottoscrivendo le Dat o con atto successivo da allegare al testamento biologico. E’ opportuno precisare, infine, che la legge in commento non dispone l’obbligatorietà del testamento biologico, che rimane una facoltà rimessa alla volontà di ognuno di noi, peraltro sempre revocabile e modificabile in qualunque momento.

Qualche volta sarà sicuramente capitato di aver prestato l’automobile a un amico o a un familiare o magari di aver guidato l’automobile di proprietà di altri.uali rischi si corrono? In caso di incidente o di contravvenzioni e di relativa multa, cosa accade?

Il reato di stalking, o più correttamente il delitto di atti persecutori, è entrato a far parte del nostro ordinamento nel 2009 mediante l’introduzione dell’art. 612 bis del codice penale con il quale il legislatore ha cercato di dare una risposta a fatti violenti che, per la loro gravità, non si è più ritenuto opportuno inquadrare all’interno di figure già previste come, ad esempio, le molestie o la violenza privata.

Costringere, loro malgrado, i figli minori ad assistere alle liti feroci e ripetute dei genitori all’interno delle mura domestiche può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 del codice penale.

Possiamo obbligare il nostro vicino a tagliare la siepe che sporge sul nostro giardino? E cosa rischiamo invece se non provvediamo a intervenire sulla nostra vegetazione che sporge sul marciapiede pubblico?

Il demone del gioco d'azzardo quando prende di mira una persona può provocare seri problemi per sé e per i propri cari.

Ti chiami “Prada” e vuoi aprire un negozio di abbigliamento, vuoi che il tuo cognome sia il marchio distintivo della tua attività?
Ma cos’è un marchio?