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La proprietà privata del sottosuolo e dello spazio aereo

L’art. 832 del Codice civile dispone in generale che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il diritto di proprietà risulta essere, quindi, pieno ed esclusivo ma non assoluto. Esistono, infatti, dei limiti positivi e negativi al suo esercizio che possono essere posti nell'interesse pubblico o nell'interesse privato. L'art. 42 della Costituzione attribuisce alla proprietà anche una funzione sociale: tale diritto può essere in parte o integralmente sacrificato a vantaggio della realizzazione di un interesse pubblico e il Codice civile, a tale scopo, individua, ad esempio, l’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità, nel quale il diritto del privato viene limitato per soddisfare un’esigenza della collettività. Le limitazioni all'interesse privato disciplinano, invece, i rapporti tra proprietà vicine e le rispettive facoltà di godimento del bene: ecco, allora, le norme che impongono particolari distanze tra costruzioni, tra le finestre e le vedute di immobili attigui, e via dicendo. Alcuni di questi limiti riguardano la proprietà fondiaria, che è regolata dall’art. 840 e seguenti del Codice civile. Forse non tutti sanno che la proprietà del terreno si estende anche al sottosuolo e allo spazio aereo sovrastante; in sostanza, il proprietario di un terreno ha la proprietà anche sul sottosuolo e sullo spazio aereo, delimitati dai confini terreni, finchè dimostri di avere un interesse a escludere le attività di terzi in quelle aree.

Ciò equivale a dire che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel suolo sottostante la sua proprietà o a una tale altezza nello spazio aereo sovrastante dove egli non abbia più interesse a escluderle. La Corte di cassazione, con ordinanza 28464/2019, ha stabilito che il proprietario può opporsi all’altrui occupazione dello spazio aereo sovrastante il suo fondo, ma non può acquisire, per questa ragione, alcun diritto di proprietà sui manufatti eventualmente realizzati da terzi e affaccianti sul proprio terreno. Con sentenza n. 4664/2018, la Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell'art. 840, comma 2, Codice civile, il proprietario del suolo che ritenga di contestare attività di terzi che si svolgano nel sottosuolo o in altezza avrà l’onere di dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche e alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo.

Nello specifico, con riguardo a un cornicione sporgente per circa 60 cm sulla colonna aerea della proprietà confinante, la Suprema Corte ha escluso vi fosse un danno attuale del ricorrente. Da ultimo, è opportuno specificare che la proprietà del sottosuolo e dello spazio aereo sovrastante comprende anche tutto ciò che vi si contiene; tuttavia, tale disposizione non si applica alle miniere, cave e torbiere, nè alle antichità, alle acque e alle opere idrauliche.

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