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Amministrazioni vietate per i liberi professionisti? Scatta l'interrogazione
Tutto ha origine dall’interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, fornita dalla Corte dei Conti con delibera del 31 marzo scorso. Alcuni amministratori comunali si sono dimessi, altri lo stanno per fare. Il caso è sollevato in Parlamento dall'on. Rubinato.
Ai tempi della canzone di Antoine se eri brutto ti tiravano le pietre, oggi se sei un libero professionista, geometra, avvocato, architetto, ingegnere o altro e decidi di impegnarti nell’amministrazione del tuo Comune, non puoi più lavorare per altri enti pubblici se non gratuitamente. Tutto ha origine dall’interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, fornita dalla Corte dei Conti con delibera del 31 marzo scorso che ha già provocato anche in provincia di Treviso, come segnalato dall’Associazione Comuni della Marca, le dimissioni di alcuni amministratori comunali e altri sembrano essere in procinto di farlo.
La vicenda, che sta suscitando tra gli amministratori locali e nell’opinione pubblica diffuso sconcerto e preoccupazione perché ritenuta lesiva del diritto per una categoria di lavoratori di poter partecipare attivamente alla vita democratica del Paese, approda in Parlamento. Oggi, infatti, l’on. Simonetta Rubinato ha depositato alla Camera un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Floriana Casellato, Rotta e Crivellari, con cui chiede al ministro dell’Interno quali iniziative intende adottare, a livello normativo, per consentire anche ai liberi professionisti di impegnarsi, se eletti, a servizio delle proprie comunità esercitando i diritti costituzionalmente garantiti.
“L’interpretazione meramente letterale della norma fornita dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti centrale – osserva la parlamentare Pd – mette gli amministratori locali che sono liberi professionisti nella condizione di dover scegliere tra l’incarico pubblico ricevuto dai cittadini e il diritto di vedersi pagare il compenso relativo alle prestazioni rese ad altre pubbliche amministrazioni. Con la conseguenza che essi propendano per la seconda opzione, visto che non possono usufruire come i lavoratori pubblici di un’aspettativa. E’ significativo che la Corte dei Conti del Veneto, proprio per questo motivo, sospetti la norma di incostituzionalità. Insomma siamo di fronte all’ennesimo caso di neocentralismo di apparati dello Stato, lontani dai problemi veri dei territori”.
L’on. Rubinato chiede al ministro Alfano che si intervenga nel prossimo decreto in materia di enti locali, per escludere l’applicazione della norma a quegli incarichi eventualmente conferiti all’amministratore, nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti pubblici diversi da quello di appartenenza.



