Penso che molti, come me, siano rimasti inizialmente un po’ sorpresi dalla elezione al pontificato del...
Ddl Zan, tra giusta esigenza e rigidità ideologiche
Ecco cosa prevede il provvedimento contro la discriminazione sessuale all'esame del Parlamento

In questi giorni è in discussione alla Commissione Giustizia del Senato (sede referente) il Ddl 2005 recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, il cosiddetto Ddl Zan. La Camera dei deputati, lo scorso 4 novembre, lo aveva approvato con 265 deputati a favore, 193 contro e uno si è astenuto.
Il disegno di legge, dunque, passa all’esame del Senato dove i numeri della maggioranza sono più esigui. Quali sono i termini della discussione politica? Ovviamente va tenuto in considerazione l’inutile e muscoloso radicalismo di chi sostiene a spada tratta qualunque soluzione e chi esclude addirittura l’attualità del problema.
L’articolo 3 della Costituzione
Nel merito vero della questione, non va dimenticato che l’articolo 3 della Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Tuttavia, la legge Mancino del 1993 non aveva previsto l’estensione delle protezioni attualmente in vigore per i crimini d’odio anche all’ambito della distinzione di sesso. Nella parte strettamente penale, il Ddl Zan prevede una modifica al Codice penale (art. 604 bis) laddove stabilisce i crimini di odio basati su discriminazioni razziali, etniche, nazionali o religiosi aggiungendo, ora, quelli fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
Pluralismo e libera espressione
In verità, il Ddl in discussione è il frutto dell’accorpamento di diversi testi di legge. All’esito di quest’ultimo rimaneggiamento è stato introdotto anche l’articolo 4 recante “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”, il quale prevede che “ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
Si tratta della norma che dovrebbe superare la principale critica rivolta nei confronti del disegno di legge, ovvero che per reprimere, giustamente, reati d’odio esecrabili si limitasse il diritto di opinione dei cittadini, in particolare di quelli non dediti ai discorsi d’odio, ma per esempio sostenitori della concezione di famiglia ai sensi della Costituzione che all’articolo 29 statuisce: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, senza per questo denigrare o violentare diverse idee di vita e progetti condivisi dalla coppia qualunque essa sia.
Se il matrimonio ha un riconoscimento costituzionale, non si potrà far finta di nulla, e allo stesso tempo non si potrà trasformarlo in una clava verso altre scelte di vita diverse da questa, come del resto è stato fatto con la disciplina normativa delle unioni di fatto.
Definizioni “ideologiche”
Altro aspetto divisivo è l’intento del Ddl di dare una definizione normativa ai concetti di sesso, genere, orientamento sessuale, e identità di genere: a molti è parso un fatto ideologico e comunque rischiosamente connesso alla rigida volontà statuale di ingabbiare in strette categorie la libertà dell’individuo, anche in ambito di scelte personali e personalissime. A questo modo di ragionare si sta contrapponendo l’idea di un diverso impianto normativo, più semplice e diretto a prevedere una modifica del codice penale anche in termini di definizione di circostanze aggravanti, ma senza introdurre nel sistema giuridico definizioni (prese da altri e diversi contesti giuridici) e qualifiche che rischiano poi di ostacolare le libertà personali e individuali invece di promuoverle.
Il tema educativo
Ha fatto, poi, discutere la previsione di inserire nella strategia del Governo contro questi crimini d’odio, la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione. In verità, la trattazione di questi temi nelle scuole non passa attraverso la programmazione del Ministero dell’Istruzione, ma su specifici progetti che le associazioni possono proporre ai Comuni che, successivamente al loro vaglio e finanziamento, vengono offerte alle scuole previa autorizzazione dei Consigli d’istituto e con il consenso dei genitori, esattamente come accade in materia di educazione sessuale.
Semmai, il tema educativo è l’attualità dell’educazione civica e alla cittadinanza per formare uomini e donne rispettosi delle libertà altrui e dei diritti costituzionali di ciascuno. E’ necessario che il dibattito politico e parlamentare prosegua senza trincee e forzature: se le forze parlamentari della composita maggioranza riterranno urgente il tema, dovranno mediare tra la necessità di fissare paletti normativi e ingabbiare dimensioni etiche e di comportamenti individuali, rispetto alla necessità di punire crimini d’odio intollerabili ed esecrabili nella sensibilità culturale attuale.