Certo è che nessun capo di Stato ha mai osato tanto.
Il Papa ha denunciato quel delirio di onnipotenza...
Sempre più spesso in condominio capita di dover affrontare situazioni di morosità persistente da parte di qualche condòmino che non paga le spese condominiali, cagionando una situazione che pregiudica l’ordinaria amministrazione dell’immobile. Tale situazione, se diventa troppo onerosa, può ricadere su tutti gli altri condòmini, i quali si dovranno far carico anche degli oneri non pagati. Si può fare qualcosa per correre al riparo? La risposta è sì, perché il condominio, o meglio l’amministratore, può decidere di sospendere al condòmino moroso la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Tale possibilità è prevista dall’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, il quale stabilisce, al comma 3, che l’amministratore può procedere in tal senso qualora la morosità si protragga da almeno un semestre. La ratio della norma mira a evitare la maturazione di ulteriore morosità che il condòmino verosimilmente non sarebbe in grado di pagare, creando un ulteriore danno per il condominio e i condòmini adempienti. I servizi comuni interessati sono tipicamente quelli di riscaldamento e acqua calda sanitaria (se centralizzati e tecnicamente separabili), l’ascensore, il segnale dell’antenna tv centralizzata e altri eventualmente presenti, come piscina, palestra, campi da tennis condominiali, l’utilizzo di posti auto assegnati individualmente e, in via teorica, ogni servizio comune la cui fruizione possa essere limitata al condòmino moroso senza pregiudicarne il godimento agli altri.
Come può procedere, allora, l’amministratore? L’articolo citato consente la decisione autonoma da parte del medesimo; tuttavia, sono molte le sentenze, emesse a seguito dell’opposizione avviata dal condòmino, che hanno accolto le doglianze di quest’ultimo e revocato la misura adottata in autonomia dall’amministratore, magari anche condannando il condominio a pagare le spese. Alla luce di ciò, è consigliabile che l’amministratore agisca sempre in base a un provvedimento preventivamente ottenuto dal Tribunale anche in via d’urgenza, così da evitare azioni da parte del condòmino interessato. Di recente, il Tribunale di Treviso, a seguito del ricorso d’urgenza promosso dall’amministratore che chiedeva la sospensione dei servizi comuni a un condòmino moroso, plurirecidivo in tal senso e dopo innumerevoli solleciti di pagamento inviati, ha accolto il ricorso cautelare e disposto l’interruzione dell’afflusso di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento mediante il distacco dell’utenza individuale, autorizzando l’amministratore ad accedere all’immobile del condòmino anche con l’ausilio della forza pubblica, e condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese legali sostenute dal condominio per tale procedura. Ovviamente, il Tribunale dovrà valutare la fondatezza della richiesta, ovvero la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, quindi la morosità persistente (almeno sei mesi), l’esistenza del credito vantato dal condominio, così come risultante dal bilancio, e la necessità di agire d’urgenza per evitare un pregiudizio grave e imminente per il condominio.