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Il nuovo reato di violenza organizzata e l’imputabilità presunta dai 14 anni
C’è anche il nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione nel decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri nell’ultima riunione. Altre norme (per esempio l’imputabilità automatica dei minori) erano già nel cantiere parlamentare, ma sono state spostate da un disegno di legge al decreto per renderle immediatamente operative. Il provvedimento si intitola “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”. Eccolo in sintesi.
Imputabilità e danni. Per i minori che hanno compiuto i 14 anni è introdotta una presunzione di imputabilità: la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Anche ai minorenni si applica l’arresto in flagranza differita. Quando un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, a chi esercita la responsabilità genitoriale si applicano sanzioni amministrative, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Sono inoltre agevolate le procedure per il risarcimento dei danni: per quelli a beni pubblici può disporlo direttamente il prefetto, mentre i privati danneggiati possono ottenerlo più rapidamente con un decreto ingiuntivo.
Nuovo reato. Viene introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Il delitto punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze, anche mediante strumenti informatici o telematici.
Aggravanti. È stabilita una specifica aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato di almeno 5 persone. Le pene aumentano anche per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità. Diventano procedibili d’ufficio le lesioni personali causate a forze dell’ordine.
Fermo preventivo. L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia per un massimo di 12 ore (“fermo preventivo”), già previsti in occasione di manifestazioni, sono estesi alle specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Si applicano ai soggetti per i quali, sulla base di elementi concreti, vi sia fondato motivo di ritenere che attuino condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Il questore può inoltre disporre il divieto di radunarsi con persone determinate in luoghi specificamente individuati, per una durata non superiore a un anno, anche nei confronti di minori che hanno compiuto i 14 anni. Il divieto si applica a chi abbia tenuto in gruppo comportamenti intimidatori o violenti e sia già stato destinatario di provvedimenti di prevenzione o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio.
Rinforzi. Per consentire la convalida degli arresti nei termini di legge in occasione di eventi con un numero rilevante di arresti, è prevista una procedura accelerata per la destinazione di magistrati agli uffici giudiziari interessati. Fino al 31 dicembre 2026 il contingente delle Forze armate impiegato per il controllo del territorio sarà incrementato di 500 unità per Milano, senza, però, l’estensione ai militari dei poteri di polizia giudiziaria. (S.D.G.)



