Purtroppo, questi sono anni calamitosi, nei quali più di qualche potenza e gruppo armato sono animati...
Vicenda Roggero: il Diritto giudica i fatti
Il 15 luglio la Cassazione respinge il Ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che condanna Mario Roggero alla pena di anni 14 e mesi 9 per l’omicidio di due persone e il ferimento grave di una terza persona che avevano tentato una rapina nella sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo).
Inopportune reazioni
La notizia è appena stata battuta dall’Ansa e già la politica si affanna a gridare allo scandalo, a difendere il gioielliere dalla decisione irrevocabile dei giudici che hanno applicato la legge, a spingersi con un improvvido anticipo a chiedere la Grazia per il condannato, a chiedere un intervento urgente per consentire la detenzione domiciliare, a esprimere il disappunto anche rispetto al risarcimento del danno.
A fronte di questo delirio mediatico, balza all’attenzione l’assoluta inopportunità che rappresentanti delle istituzioni si scaglino contro un provvedimento di un organo dello Stato, quello giudiziario, - chiamato ad applicare la legge rispetto ai cittadini che la infrangono, e che per questo vanno sanzionati - e lascia frastornati un intervento dirompente, che delegittima l’ordinamento giudiziario ed i suoi provvedimenti, con un riverbero sull’opinione pubblica che viene cavalcata per puro calcolo di tornaconto elettorale.
L’andamento dei fatti
E allora, facciamo un po’ di ordine informativo istituzionale e giuridico.
Mario Roggero reagisce a una rapina in modo scomposto (immagini e cronaca lo esplicitano); le sentenze che lo condannano (1° e 2° grado) hanno accertato che la reazione del gioielliere è stata eccessiva, sproporzionata all’offesa, esulando i contorni della legittima difesa (art. 52 Codice penale); la Cassazione - che non costituisce il terzo grado di giudizio nel merito, ma è grado di legittimità - rigetta il ricorso, confermando la sentenza di condanna dell’appello.
Il risarcimento del danno è dovuto non già ai rapinatori, morti, ma ai familiari che hanno subito dalla eccessiva e sproporzionata reazione del gioielliere la perdita di un affetto: essi non hanno commesso reati e vantano una giusta e legittima aspettativa di ristoro-risarcimento per qualcosa che è stato loro tolto, violando la legge.
Roggero deve scontare una pena detentiva di 14 anni e 9 mesi per la quale la legge (art. 32 Cp) prevede l’interdizione legale e l’interdizione dai Pubblici uffici (art. 29 Cp); quindi, Roggero non è candidabile e non può votare.
La Grazia è un istituto molto particolare e prerogativa del Presidente della Repubblica, che implica il perdono; la clemenza dello Stato di fronte a chi ha sbagliato ma ha dimostrato di essere pentito, di aver rivisto il proprio agito, di averlo emendato e di aver espresso nei fatti e nelle parole una adesione alla legge e al rispetto della stessa; la verifica del percorso e delle condizioni per il ravvedimento che consenta il reinserimento sociale (art. 27 Costituzione).
Il dovuto rispetto
Vicende come questa meritano rispetto: rispetto delle sentenze e di chi le ha emesse, cercando di ponderare ogni elemento e riequilibrando ogni peso e contrappeso (14 anni per due omicidi sono pena importante ma certo non severa, la vita di ciascuna persona morta vale nel raffronto del peso e contrappeso meno di 7 anni); rispetto della società che va educata al rispetto della legge, anche quando questa non piace, ma non per questo va ignorata o, peggio, disattesa sino a capovolgerla.
Il tema non è riaffermare la legittima difesa, bensì il confine tra difesa e vendetta che è, inevitabilmente, sottile e fragile. Ma resta uno dei confini sui quali si regge lo Stato di diritto.
La legge non esprime il diritto alla legittima difesa ma ne fissa il limite, quel limite è antico quanto l’idea stessa di diritto. Per questa ragione il confine tracciato dai giudici italiani non ha nulla di eccentrico.
Tutti gli ordinamenti liberali consentono forme più o meno ampie di autotutela, ma nessuno riconosce un diritto alla rappresaglia.
Cambiano gli equilibri tra libertà individuale e sicurezza pubblica; non cambia il principio secondo cui la liceità della difesa dipende dall’attualità del pericolo.
Mentre l’opinione pubblica oscilla tra due idee rassicuranti - il simbolo dell’Italia che non si arrende ai delinquenti oppure l’emblema di una giustizia privata che minaccia la convivenza civile - il diritto, per sua natura, giudica fatti. Cesare Beccaria lo aveva compreso con lucidità: quando le decisioni si lasciano trascinare dal sentimento collettivo, la pena smette di essere giustizia e rischia di trasformarsi in vendetta.



