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Quando c’è la penale per tardiva disdetta di un appuntamento?
Consideriamo il caso di una cliente che prenota un trattamento presso un centro estetico e, al momento della prenotazione, non riceve alcuna informazione né sul termine per disdire senza costi (ad esempio 24 ore prima) né sull’esistenza o sull’importo di una penale per ritardata disdetta. In seguito, disdice in ritardo e l’estetista chiede il 50% del prezzo della prestazione. Il comportamento della professionista è lecito? La risposta è negativa: in assenza di una pattuizione conosciuta o almeno conoscibile dalla cliente prima della conclusione del contratto, l’estetista non può pretendere la penale.
Facciamo un passo indietro e spieghiamo cos’è la penale: in breve, si tratta di un accordo con il quale le parti determinano in anticipo e in modo forfettario il danno. Se al momento della prenotazione non è stato detto nulla, manca il presupposto stesso dell’istituto: l’accordo. L’estetista non può introdurre la penale dopo la conclusione del contratto, né applicarla in via unilaterale quando la disdetta è già avvenuta. Lo stesso vale per il termine di disdetta di 24 ore. Di recente, su un caso analogo, si è espresso il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 430/2026, statuendo che le condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte sono efficaci nei confronti dell’altra solo se da questa conosciute o conoscibili al momento del contratto. Con la conseguenza che, se l’operatore vuole trattenere somme in caso di disdetta, deve inserire la relativa clausola per iscritto e farla accettare prima. E se, invece, la cliente ha avuto conoscenza delle condizioni contrattuali mediante un messaggio sms inviato dall’estetista per la conferma dell’appuntamento già preso, la penale è valida? La risposta è sempre negativa, salvo che la cliente la accetti in modo effettivo e inequivoco, ad esempio rispondendo all’sms per conferma. Diversamente, il semplice invio dell’sms non basta a rendere applicabile la penale per tardiva disdetta. Ai sensi dell’art. 1326 del Codice civile, il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Se la prenotazione è già stata accettata senza alcun riferimento alla penale, il contratto è perfezionato nei termini allora conosciuti.
Per la penale, inoltre, l’art. 1341, comma 2, il Codice civile richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole che prevedono limitazioni di responsabilità o decadenze a favore del predisponente, le cosiddette clausole vessatorie. Il silenzio della cliente davanti a un sms non costituisce approvazione nelle forme richieste dalla legge. Attenzione: qualora la cliente abbia avuto conoscenza o possibilità di conoscere le modalità di contratto prima della prenotazione, perché ad esempio esposte sul sito web, sul listino prezzi, su cartelli esposti in negozio, la penale troverà invece applicazione.



