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L’Agenzia delle entrate spiega il fisco degli Ets

È del 19 febbraio la Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle entrate che fornisce i primi chiarimenti per la piena operatività del regime fiscale degli Enti del terzo settore (Ets), che entra a regime proprio quest’anno.

Il documento fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva.

Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia entrate, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

Le modalità d’iscrizione al Runts.

- Si legge nella Circolare dell’Agenzia delle entrate: Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

-- Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta, quindi dal 1° gennaio 2026.

Il test di non commercialità, scrive l’Agenzia delle entrate, serve per distinguere se un Ets è commerciale o meno.

- Attività di interesse generale (Aig).

-- Sono considerate non commerciali, se svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.

- Margine di tolleranza.

-- È ammesso uno scostamento (avanzo) fino al 6% rispetto ai costi, per non più di 3 periodi d’imposta consecutivi.

- Semplificazione per i piccoli enti.

-- Se i proventi sono inferiori a 300 mila euro, la valutazione della non commercialità può essere fatta in modo unitario sull’insieme delle attività, evitando una contabilità separata troppo complessa.

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85 mila euro.

- La Circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata, in particolare, per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

-- Odv e Aps possono accedere a un regime forfettario se i ricavi commerciali dell’anno precedente non superano gli 85 mila euro.

-- Il vantaggio fiscale prevede un’imposta sostitutiva molto bassa, applicando un coefficiente di redditività, per esempio l’1% per le Odv e il 3% per le Aps sul fatturato commerciale.

Raccolta fondi.

- L’Agenzia delle entrate conferma che la raccolta fondi può essere fatta anche in forma organizzata e continuativa senza diventare “attività commerciale”.

-- Purché sia finalizzata a finanziare le attività di interesse generale.

- Dico per un amico...

Questa Circolare, crediamo, sarà solo la prima di una lunga serie, perché c’è davvero molta confusione sulla fiscalità, specialmente sull’Iva, degli Enti del terzo settore (Ets).

- E’ evidente che è una riforma troppo complessa che ha bisogno ancora di tempo per essere messa a terra, pensiamo per esempio al regime Iva per gli Ets che doveva passare, dal 1° gennaio 2026, da esclusione a esenzione, perché qualche “genio” pensava di trasformare il rapporto tra associazione e socio come un qualsiasi rapporto tra cliente e fornitore, per poi arrivare ad aprire la Partita Iva per fare anche una semplice bancarella di lavoretti di Natale.

-- Se la questione “esclusione o esenzione” è stata rinviata al 2036, cioè di 10 anni, perché non ci prendiamo del tempo per riflettere meglio sulla questione “non commercialità” e il “regime forfettario”?

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