Purtroppo, questi sono anni calamitosi, nei quali più di qualche potenza e gruppo armato sono animati...
Tutte le novità della previdenza complementare
Il 1° luglio scorso sono entrate in vigore le norme che riguardano la previdenza complementare toccandone vari aspetti. La previdenza complementare è un sistema che si affianca a quello obbligatorio (es. Inps) garantendo all’aderente, al termine dell’attività lavorativa o comunque al raggiungimento di un’età prestabilita, una rendita aggiuntiva. I contributi versati, che possono essere sia volontari che riguardare il conferimento del Trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato mensilmente, vengono gestiti da intermediari autorizzati e confluiscono su dei Fondi, espressamente previsti per le categorie lavorative o sorti dai contratti collettivi di lavoro (Ccnl), ma possono anche essere fondi accessibili a chiunque, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, oppure di tipo assicurativo con forme di previdenza individuale. Il capitale accumulato negli anni, una volta terminata la carriera lavorativa, viene erogato al beneficiario sotto forma di rendita vitalizia (importo mensile) o di una somma una tantum. La novità più rilevante riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato i quali, se neoassunti, verranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare salva la facoltà, entro 60 giorni dall’assunzione, di esprimere una volontà diversa. Entro tale termine, il lavoratore potrà scegliere tra tre opzioni: aderire alla forma di previdenza complementare individuata dal Ccnl, non aderire mantenendo il versamento del Tfr secondo le regole ordinarie (es. Inps) oppure scegliere una previdenza complementare diversa. L’automatismo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 non riguarda solo il Tfr bensì anche le eventuali contribuzioni periodiche previste dai Ccnl, sia per la quota datoriale che per quella a carico del lavoratore. Anche gli obblighi del datore di lavoro vengono implementati: al momento dell’assunzione, l’azienda è obbligata a informare il neoassunto sul meccanismo di adesione automatica, sul termine di 60 giorni, sulla forma pensionistica applicabile, sugli effetti della mancata scelta, sul trattamento del Tfr, sulla contribuzione eventualmente dovuta e sulle caratteristiche principali del Fondo di previdenza complementare. L’informativa deve essere chiara, tempestiva e documentabile, non essendo sufficiente un’informativa generica contenuta in moduli standard. Dal primo luglio 2026 cambiano anche le modalità di erogazione del trattamento pensionistico complementare. Alla tradizionale rendita vitalizia si affiancano due nuove opzioni: la rendita a durata definita, nella quale il capitale accumulato viene erogato in un arco temporale predefinito e corrispondente all’aspettativa di vita media, oppure la rendita con importi liberamente modulabili dall’aderente. Da ultimo, sul piano fiscale, la riforma alza il limite ordinario annuo di deducibilità dei contributi a 5.300 euro.



