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Fari puntati sulle finestre? Immissione intollerabile e risarcimento del danno

La luce che invade le abitazioni nelle ore notturne può rappresentare un vero e proprio illecito civile. Non si tratta soltanto di un fastidio: quando è particolarmente intensa o diretta verso le finestre dei vicini può configurare un’immissione intollerabile, con il conseguente diritto a ottenere la cessazione del disturbo e il risarcimento del danno. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 6502 del 2025, affrontando il caso di due coniugi, residenti in un appartamento vicino a una rimessa autobus, che lamentavano immissioni luminose notturne per l’errato orientamento dei fari della società. Si trattava di un impianto luminoso che proiettava un forte fascio di luce verso balconi e finestre dell’edificio vicino, provocando un evidente abbagliamento nelle ore serali e notturne e compromettendo la tranquillità e il normale godimento dell’immobile. Il tema rientra nella disciplina dei rapporti di vicinato prevista dall’articolo 844 del Codice civile. La norma stabilisce che il proprietario di un immobile deve tollerare alcune immissioni provenienti dal fondo vicino – come rumori, fumi o odori – purché restino entro i limiti della normale tollerabilità. Quando invece superano tale soglia e compromettono il normale godimento della casa, il vicino può rivolgersi al giudice per ottenere tutela. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che tra le immissioni possono rientrare anche quelle luminose. Non conta soltanto l’intensità della luce, ma anche altri fattori: la direzione del fascio luminoso, la distanza dalle abitazioni, l’angolo di incidenza sulle finestre, la durata e gli orari di funzionamento dell’illuminazione, soprattutto nelle ore notturne. Nel caso esaminato dal tribunale, la consulenza tecnica ha accertato che la luce era tale da disturbare concretamente la vita domestica degli abitanti. Per questo il giudice ha ordinato la modifica dell’impianto, imponendo accorgimenti tecnici per ridurre l’abbagliamento, come l’orientamento delle lampade e la diminuzione dell’intensità luminosa. Accanto alla tutela inibitoria è stato riconosciuto anche il risarcimento del danno, legato al disagio e alla limitazione nell’uso dell’abitazione. È stata inoltre prevista una penalità per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento dell’impianto. La decisione ricorda come il diritto alla proprietà non sia assoluto: anche l’uso della luce artificiale deve rispettare il principio della convivenza civile e non può trasformarsi in una fonte di disturbo per chi vive accanto.

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