Dei tanti messaggi di congratulazioni che mi sono arrivati in questi giorni, porto nel cuore, in particolare,...
Il borseggio digitale, cos’è e come difendersi
Chiamato anche “digital pickpocketing” o “Rfid skimming” altro non è che il furto di dati o, più frequentemente, di denaro sfruttando la tecnologia contactless delle carte di pagamento: il malintenzionato avvicina un lettore Rfid/Nfc a una carta senza che la vittima se ne accorga, perché la lettura della carta può avvenire anche se essa rimane nel portafoglio o nella tasca del danneggiato. Il risultato è quello che la vittima viene derubata di piccoli importi alla volta (solitamente le transazioni sono entro i 50 euro perché non richiedono il pin), ma che sommati possono anche causare un danno ingente visto che il delinquente può, per assurdo, effettuare un numero illimitato di prelievi in pochissimo tempo.
La normativa di riferimento in materia di pagamenti elettronici è il D.lgs. n. 11/2010, come modificato in attuazione della Direttiva (Ue) 2015/2366 (Psd2), recepita con D.lgs. n. 218/2017. Anche il Codice del Consumo, applicabile se la vittima è un privato, prevede che l’emittente della carta (es. banca) debba riaccreditare alla vittima del furto i pagamenti non autorizzati o effettuati con uso fraudolento del sistema di pagamento. Se il fatto illecito è agevolato da carenze nella gestione dei dati o nei sistemi del prestatore, può rilevare anche il principio generale di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (Ue) 2016/679, che impone l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.
Sono molteplici anche i reati che una tale condotta può integrare, dall’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) fino al furto semplice (art. 624 c.p.) o “con strappo” (art. 624-bis c.p.). Ma come ci si può realmente difendere? Dal punto di vista pratico è utile attivare le notifiche in tempo reale in modo tale da accorgersi subito delle transazioni non autorizzate, schermare le carte di pagamento con custodie o portafogli dotati di tecnologia anti-Rfid/Nfc, che bloccano le onde radio rendendo invisibile la carta ai truffatori o usando il Wallet digitale da smartphone che richiede sempre lo sblocco biometrico (impronta o volto), limitando il rischio di letture a distanza. Dal punto di vista giuridico, si può agire sia sul piano penale, sporgendo una formale denuncia-querela avanti le autorità competenti, oppure civile, con particolare riguardo al rimborso delle transazioni fraudolente che può essere richiesto alla banca o all’ente emittente la carta di pagamento.
Le normative citate sono sicuramente a favore del soggetto truffato ponendo l’onere a carico dell’ente di provare di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare la violabilità della carta di pagamento.
Ad esempio, la banca non può limitarsi a dire che la carta è stata letta correttamente bensì dovrà provare che l’operazione era autorizzata o che il cliente ha agito con dolo, frode o colpa grave: in tal senso si è espresso il Tribunale di Torino con sentenza 2661/2025.
Per contro, pur sussistendo una sorta di presunzione di innocenza della vittima, anche il truffato ha l’onere di attuare tutte le misure volte a impedire azioni fraudolente. Ad esempio, il diritto al rimborso potrebbe essere negato, come stabilito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 5508/2023, qualora venga dimostrato che il danneggiato non ha controllato per lungo tempo il conto, non accorgendosi tempestivamente dei prelievi non autorizzati, oppure se non ha attivato i sistemi antifrode disponibili o se ha addirittura tenuto una condotta ritenuta macroscopicamente imprudente.



