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Fine vita: le Regioni corrono, i nodi restano

Il Veneto è la quarta Regione a disciplinare le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Sul piano bioetico resta fermo un principio: provocare intenzionalmente la morte, o cooperare direttamente ad essa, non può essere considerato una risposta moralmente adeguata alla sofferenza. Nel testo veneto, tuttavia, alcuni correttivi significativi

Con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Il Veneto diventa così la quarta Regione italiana, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, ad adottare una disciplina in materia, e la prima amministrata dal centrodestra.

Il dato politico e bioetico è ormai difficile da ignorare: su una questione che riguarda beni fondamentali come la vita, la cura, la libertà personale, la vulnerabilità e il ruolo stesso della medicina si sta formando una disciplina differenziata su base territoriale. Le leggi regionali si presentano formalmente come interventi di carattere organizzativo e procedurale, non come norme destinate a creare autonomamente un nuovo “diritto” al suicidio assistito.

È questo lo spazio che la Corte costituzionale ha riconosciuto alle Regioni, entro limiti precisi. Tuttavia, la distinzione giuridica non elimina il problema sostanziale: Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e ora Veneto hanno introdotto proprie procedure, commissioni, modalità di presa in carico e percorsi sanitari.

Il rischio di una sorta di “geografia del fine vita” non è dunque più soltanto teorico. Su una materia che coinvolge diritti fondamentali e responsabilità mediche possono determinarsi modalità applicative differenti a seconda della Regione di residenza, con una frammentazione che rischia di generare incertezza anche nell’opinione pubblica.

Da un punto di vista bioetico occorre mantenere fermo un principio: provocare intenzionalmente la propria morte o cooperare direttamente alla sua realizzazione non può essere considerato una risposta moralmente adeguata alla sofferenza. La dignità della persona non viene meno con la malattia, la dipendenza, la perdita di autonomia o l’avvicinarsi della morte. Proprio nelle situazioni di maggiore fragilità la risposta della medicina e della società dovrebbe essere quella di rafforzare la cura, l’accompagnamento, il sollievo dal dolore, le cure palliative e il sostegno umano e familiare.

Questa posizione non esonera però dal confrontarsi responsabilmente con la situazione giuridica determinatasi dopo le pronunce della Corte costituzionale. Il suicidio medicalmente assistito rimane in Italia un fenomeno numericamente molto circoscritto; la sua rilevanza simbolica, culturale e ideologica è tuttavia molto superiore alla sua incidenza quantitativa.

Pochi casi riescono a occupare stabilmente il dibattito pubblico e mediatico, producendo la percezione di una questione generalizzata e urgente.Il problema diventa allora evitare che una possibilità eccezionale venga progressivamente trasformata in prassi ordinaria.Per chi considera moralmente inaccettabile il suicidio assistito, intervenire sul piano legislativo non significa riconoscerne la bontà o la liceità morale. Significa piuttosto interrogarsi su come ridurre, per quanto possibile, il danno morale, culturale e sociale derivante dalla sua regolamentazione e dalla sua applicazione.

Uno dei nodi più delicati riguarda il rapporto con il Servizio sanitario e con la professione medica. Se il suicidio assistito viene progressivamente integrato nei percorsi ordinari del SSN e ricondotto ai normali compiti professionali del medico, si rischia una trasformazione profonda del significato stesso della cura: alla medicina, chiamata a curare, alleviare la sofferenza e accompagnare la persona, verrebbe affidato anche il compito di cooperare intenzionalmente alla sua morte.

Per questo, qualunque disciplina intervenga in materia dovrebbe mantenere quanto più possibile distinta l’eventuale prassi applicativa del suicidio assistito dalle finalità proprie del SSN e dai doveri ordinari della professione medica, evitando che tale cooperazione assuma i caratteri di una prestazione dovuta.

Il testo veneto contiene, sotto questo profilo, alcuni correttivi significativi: maggiore centralità delle cure palliative, un ruolo rafforzato del medico palliativista nelle valutazioni, l’istituzione di un Comitato bioetico regionale e ulteriori strumenti di accompagnamento della persona.

Inoltre, la partecipazione dei medici è prevista su base volontaria. È un elemento rilevante, perché evita di configurare la cooperazione al suicidio assistito come un obbligo professionale e mantiene distinta tale pratica dai doveri ordinari della medicina.

Rimane poi il nodo decisivo della tutela delle persone vulnerabili. Una richiesta di morire non nasce mai in un vuoto sociale e relazionale. Può maturare dentro esperienze di dolore, perdita di autonomia, dipendenza dagli altri, isolamento, fragilità psicologica, precarietà economica, fatica familiare o percezione di essere diventati un peso. In simili condizioni, una decisione formalmente autonoma può essere profondamente influenzata dall’ambiente nel quale la persona vive.Il rischio più insidioso non è soltanto quello di un abuso manifesto, ma quello di una trasformazione culturale nella quale alcune vite segnate dalla disabilità, dalla malattia cronica, dalla vecchiaia o da una forte dipendenza assistenziale possano progressivamente essere percepite, anche dagli stessi interessati, come meno degne di essere sostenute.Per questo la tutela dei vulnerabili non può limitarsi alla verifica formale della capacità di intendere e di volere.

Occorre accertare che la persona abbia realmente avuto accesso a cure palliative adeguate, terapia del dolore, sostegno psicologico, assistenza domiciliare, supporto sociale e sostegno alla famiglia. Sarebbe eticamente inaccettabile che difficoltà strutturali del sistema sanitario o assistenziale producessero una pressione indiretta verso la scelta di morire.

Una disciplina nazionale uniforme potrebbe certamente ridurre il rischio di una frammentazione regionale delle procedure e delle garanzie. Ma non risolverebbe, da sola, il nodo morale di fondo: la questione resterebbe quella del significato attribuito alla cura, della protezione della vulnerabilità e del limite oltre il quale la risposta alla sofferenza cessa di essere accompagnamento e diventa cooperazione alla morte.La questione, in definitiva, non è soltanto stabilire chi possa accedere al suicidio assistito, in quali tempi e attraverso quali procedure. È decidere quale idea di cura, di medicina, di vulnerabilità e di solidarietà vogliamo porre alla base della nostra convivenza civile. E soprattutto evitare che l’eccezione indicata dalla giurisprudenza diventi, lentamente, una delle risposte ordinarie che la società offre alla sofferenza.

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